RADIOAMATORI

NORMATIVA:

Per poter svolgere l'attività di Radioamatore occorrono i seguenti requisiti:

  • Patente di operatore radioamatoriale
  • Assegnazione del nominativo di chiamata
  • Autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore

Altre Autorizzazioni rilasciate dal Ministero:

  • Nominativi speciali per manifestazioni radiantistiche e per Contest internazionali
  • Autorizzazioni generali e nominativi per Stazioni automatiche non presidiate e per Radiofari

Modalità per conseguire la patente di operatore radioamatoriale (art. 136 del D.Lgs 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche")


Il programma di esame è riportato nell'allegato 26, sub allegato D, del Codice.
Si evidenzia che, con l'emanazione del decreto del Ministro delle Comunicazioni riguardante "Unificazione delle patenti", pubblicato sulla G.U. n.196 del 24 agosto 2005, le patenti e le autorizzazioni di classe A e B, come già previste dall'allegato 26, art. 2, sono state unificate nell'unica classe A.
A norma dell'art. 5 del predetto allegato 26, chi ha particolari titoli può presentare richiesta di esonero, totale o parziale, dagli esami per il conseguimento della patente.
La competenza a decidere l'esonero dagli esami spetta, comunque, al Direttore dell'Ispettorato, secondo le disposizioni di cui all'art 2, comma 2, del DPR 5 agosto 1966, n.1214. La patente radioamatoriale non necessita di rinnovo. Per conseguire la patente di operatore radioamatoriale, si deve presentare domanda di ammissione agli esami, in bollo di valore corrente (quello vigente è di 16 €), agli Ispettorati territoriali delle Comunicazioni, nella sede di competenza della propria regione di residenza, secondo quanto disposto dagli artt. 2, 3 e 4 dell'allegato 26 al D.Lgs. n. 259/2003.


Modalità per conseguire il nominativo di stazione (Art. 139 del Codice)


Superato l'esame e ottenuta dall'ispettorato di zona la patente di operatore radioamatoriale, l'interessato deve presentare apposita istanza di rilascio del nominativo identificativo di stazione o di chiamata, di cui all'art. 139 del Codice delle Comunicazioni, al Ministero dello Sviluppo economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione, viale America 201, 00144 Roma.
La domanda, da presentare in bollo ai sensi dell'art. 7 dell'allegato 26 al Codice e successive modifiche, deve contenere i dati personali dell'interessato, con l'esatto indirizzo di residenza, e con i riferimenti completi della patente radioamatoriale posseduta (è bene a tale scopo allegare fotocopia di un documento d'identità e della patente). Il nominativo è trasmesso dal Ministero all'indirizzo dell'interessato e all'ispettorato territoriale competente. 


Modalità per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore


Entro trenta giorni dall'acquisizione del nominativo di stazione l'interessato, a norma dell'art. 139 del Codice, deve presentare all'Ispettorato della propria zona di residenza apposita dichiarazione, di cui al modello riportato nell'allegato 26, sub allegato A, onde ottenere l'autorizzazione generale prevista dall'art. 135 del Codice, per l'espletamento delle attività di installazione ed esercizio di una stazione radioamatoriale.
L'importo del contributo annuo è di 5 € da pagare sul c/c della sede territoriale dell'Ispettorato di riferimento, come indicato dall' art. 35 dell'allegato 25 al Codice.
L'autorizzazione generale ha durata massima di 10 anni e deve essere rinnovata come da art. 1 dell'allegato 26 al Codice. 


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